Orario d’ufficio dal lunedì al venerdì

dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,00.

 

ORARIO DELLE LEZIONI DI TEORIA

Patente Auto
Mattino Pomeriggio Sera
Lunedi   18-19 20-21
Martedi 10,30-11,30    
Mercoledi 10,30-11,30 18-19 20-21
Venerdi 10,30-11,30 18-19 20-21
       
Patente Nautica Entro 12 miglia      
Martedi     20-22
Patente Nautica Senza limiti
     
Lunedi     20-22,30
Giovedi     20-22,30

 Le scuole per il conseguimento della patente nautica

Scuole nautiche

Per l'educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento della patente nautica sono state da tempo istituite le "scuole nautiche", che per operare devono essere munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, alla quale ne spetta anche il controllo amministrativo.

 Chi rilascia le patenti

Entro 12 miglia dalla costa:

gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli uffici provinciale della MCTC.

Senza limiti: le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.

Navi da diporto: Capitanerie di porto.

La nuova legge sulla nautica prevede una revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto 

 

Requisiti per il conseguimento della patente nautica

Età richiesta

Per conseguire la

patente nautica

è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

 

Le patenti nautiche sono tre:

 

  • entro 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite dalla costa;
  • per navi da diporto.

 

Con la patente di cat. A conseguita prima dei 21 anni si hanno le limitazioni imposte dall'art. 117 del Codice della Strada e cioè per 2 anni si possono guidare motocicli fino a 25 kw di potenza. Per togliere la limitazione prima dei due anni occorre aver compiuto anni 21 e sostenere l'esame di guida con moto superiore a 35 kw di potenza

Validità, durata e conferma di validità (rinnovo) della patente.
Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni.Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni. Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Rilascio
  La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli è rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC). E' possibile sostenere gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza. A tale proposito la procedura da seguire è stata recentemente resa più semplice in quanto i candidati che vorranno sostenere l'esame presso un ufficio provinciale diverso da quello di residenza non dovranno produrre alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella normalmente prevista. E' obbligatorio, però, sostenere tutti gli esami, sia di teoria che di pratica, presso un unico ufficio provinciale.
Requisiti necessari per conseguire la patente

Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione.
Tutte le patenti rilasciate dagli Stati membri della CE sono equivalenti alle corrispondenti italiane. Il titolare di una patente di guida valida, rilasciata da un altro Stato membro della CE, che trasferisce la sua residenza in Italia, ha tre possibilità: convertire la sua patente nell'equipollente patente di guida italiana entro un anno dal trasferimento della residenza in Italia; conservare la patente originaria, facendola riconoscere: entro 90 giorni dall'acquisizione della residenza in Italia, il titolare deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta di riconoscimento della patente tramite l’apposito modulo con allegati:

Furto o Smarrimento.
In caso di furto o smarrimento della patente è necessario denunciare il fatto all'autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri) entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia dovrà essere accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità che rilascerà un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.Il duplicato della patente sarà recapitato mediante posta-contrassegno all’indirizzo di residenza dell’interessato entro la scadenza del permesso provvisorio. Nel caso in cui il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del

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