Durata Rinnovo

 

Durata e rinnovo della patente nautica

Bollo annuale della patente nautica

Il bollo annuale per la patente nautica è stato abrogato dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).

Aggiornamento e convalida

A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l'aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l'invio a domicilio di un talloncino autoadesivo. Fin quando non saranno disponibili i nuovi appositi modelli, le patenti nautiche continueranno a essere rinnovate con l'osservanza della precedente normativa.

Durata, convalida e sostituzione delle patenti

La patente è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali. Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Costui, secondo le previsioni della legge di riforma della nautica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207,00 a Euro 1.033,00. Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un'unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell'unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni

Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all'ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all'Ufficio Provinciale della MCTC che ha provveduto al rilascio. Essa va corredata del certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL o altri) con funzioni in materia medico legale, e il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, nel caso, l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda che pubblichiamo nel box a parte.

È previsto che il competente ufficio provveda alla convalida della patente nautica in possesso a vista ovvero invii all'interessato, entro 30 giorni, un talloncino adesivo (da apporre sul documento) sul quale sono annotate anche le eventuali prescrizioni risultanti dal certificato di idoneità fisica.

Cambio di residenza

Per comunicare l'eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all'ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza. La modifica viene registrata sul Registro delle

patenti nautiche

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Patenti deteriorate o illegibili

Sono sostituite seguendo la stessa procedura della convalida, ma con l'aggiunta di due foto, di una marca da bollo da Euro 10,33, dello stampato a pagamento (nel 2004 Euro 1,44). La validità del duplicato è la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e comunque annullato.

Smarrimento o distruzione della patente

Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all'autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa.

Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, sullo schema citato, l'attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto (Euro 1,03, causale Capo XV - Cap. 3570, da effettuare sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di locale giurisdizione, utilizzando un bollettino Mod. CH quater); due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all'interessato, gli consente di comandare e condurre unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.

Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.

Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all'estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell'abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un'abilitazione estera.
Nota: La legge di riforma della nautica prevede una completa revisione della normativa nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali.

Stampati a pagamento

Alla consegna della licenza di navigazione bisogna pagare lo stampato, che per l'anno 2004 è del seguente importo:

  • per le unità CE Euro 2,07;
  • per le unità non-CE Euro 2,21;
  • l'importo dello stampato delle patenti nautiche è di Euro 1,44.

 

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