Chi Rilascia La patente

Entro 12 miglia dalla costa:

gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli uffici provinciale della MCTC.

Senza limiti: le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.

Navi da diporto: Capitanerie di porto.

La nuova legge sulla nautica prevede una revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto 

Titoli professionali alternativi alla patente

Possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 5.7.94, n. 536, coloro in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità.

Patenti senza esami

Possono conseguire tutte le patenti nautiche senza esami, compresa la patente per le navi, tutti gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto in S.P.E. o del ruolo a esaurimento. I loro requisiti devono essere comprovati dall'estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.

Invece, può conseguire senza esame nei limiti dell'abilitazione militare in possesso, il personale delle forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della marina militare. Non possono conseguire la patente senza esame coloro che non siano muniti di abilitazione rilasciata da una forza armata diversa dalla Marina, fatta eccezione per il personale militare della Guardia di Finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza. Con circolare n. N-3 3848 del 4 luglio 2000 sono state definite le modalità per conseguire la patente - senza esame - da parte di coloro che sono in possesso di un brevetto di abilitazione militare.

I suddetti, per ottenere la patente, devono presentare la medesima domanda e documentazione degli aspiranti all'esame.

Il personale di cui sopra, una volta in congedo, gode ancora della stessa possibilità per cinque anni dalla cessazione del servizio, purché in possesso dei necessari requisiti fisici, psichici e morali.

Procedure per ottenere la nuova patente per le unità da diporto

La domanda, come indicato sopra, può essere presentata sia agli uffici provinciali della MCTC sia agli uffici marittimi quando si richiede la patente entro 12 miglia, solo agli uffici marittimi quando si richiede la patente senza limiti.

Essa deve essere preparata in duplice copia, di cui una in bollo, e corredata dal certificato medico rilasciato da un medico pubblico con funzioni in materia medico-legale, da due foto formato tessera e dall'attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.

La seconda copia della domanda, datata e protocollata viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca. Essa vale tre mesi, prorogabili per altri 3. Tra il rilascio del documento e l'esame devono passare almeno trenta giorni.

Entro il termine di validità dell'autorizzazione il candidato deve prenotarsi per iscritto (o anche a mezzo fax) per sostenere l'esame presso l'ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando contestualmente le ricevute di pagamento delle tasse e dei tributi previsti.

Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse. Chi non supera l'esame, teorico o pratico, può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare. Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l'esame una seconda volta.

Commissioni d'esame

Per evitare le lunghe attese degli scorsi anni e rispettare i termini suddetti, è stato disposto che presso gli uffici marittimi possano operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato.

Un'agevolazione per le scuole è rappresentata dalla possibilità di ottenere, su domanda e accollandosene le spese, che le commissioni d'esame possono operare anche presso le loro sedi quando i candidati siano più di dieci.

L'esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia; sono invece due per le patenti senza alcun limite. La commissione è integrata da un esperto velista (tratto dall'albo della F.I.V. o della L.N.I.), nel corso della prova pratica a vela, che entro le 12 miglia è svolta con un'unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame. Per la patente motore si utilizza, per la prova pratica, un'unità a motore.

Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con un'unità iscritta al R.I.D. e abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.

Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un'imbarcazione di lunghezza non inferiore a m 20.

Registro delle patenti nautiche

Gli uffici marittimi e quelli della MCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell'ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.

Tassa per il rilascio della patente

La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 10,33.

 

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