Requisiti Patente Nautica

 

Requisiti per il conseguimento della patente nautica

Età richiesta

Per conseguire la

patente nautica

è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

 

 

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;

     

  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP ecc.;

     

  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative cilindrate e nonché gli acquascooter o moto d'acqua".
    Nota: La nuova legge sulla nautica ha innalzato il limite di età per la condotta degli acquascooter, ma non è ancora chiaro se per condurre il mezzo è necessaria - o meno - la patente nautica. Secondo fonti ministeriali la patente non è obbligatoria ma la questione resta,tuttavia, sub-judice.

È stato confermato che si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

Requisiti fisici

Non possono ottenere le

patenti nautiche

coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare. Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall'autorità marittima o dal prefetto. Tutte le spese dei vari iter sono a carico degli interessati e per essere ammessi all'esame la certificazione non può risultare di data anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda d'esame.

Si può ricorrere contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici entro 30 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato

N.B. Molti fanno confusione tra certificato medico patente auto, che è stato automatizzato e arriva alla Motorizzazione direttamente, con quello per patente nautica, che invece va ritirato e portato a mano all'ufficio marittimo, alla motorizzazione Civile o alla scuola che fa da agenzia.

Indipendentemente dal periodo di validità della patente, l'autorità marittima e la MCTC possono disporre che il titolare sia sottoposto a visita medica o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Il recente regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR 431/97, in vigore dal 17/1/98) costituisce il nuovo testo unico sulla materia, sostituendo il precedente (DM 173/91). Può essere utile sottolineare alcuni aspetti del nuovo regolamento, legati ai requisiti fisici necessari per il conseguimento delle patenti nautiche.

Tra i requisiti visivi previsti dal nuovo regolamento non compare il visus minimo: in attesa di una integrazione del testo di legge sembra ragionevole risalire all'analoga normativa prevista dal Codice della strada, normativa dalla quale discendono, adattati alla navigazione da diporto, i requisiti fisici per le patenti nautiche.Le eventuali correzioni per visus naturale inferiore al minimo prescritto, invece, sono dettagliatamente indicate dal nuovo decreto. Per chi non gode della vista da entrambi gli occhi giunge un incoraggiamento: il visus minimo non corretto richiesto all'occhio residuo è di 7/10, contro gli 8/10 previsti dalla norma precedente.

Il nuovo regolamento, peraltro, scioglie un nodo interpretativo della norma precedente a proposito della possibilità di ottenere la patente nautica da parte dei portatori di handicap, in particolare dei minorati degli arti. La Commissione medica locale (lo stesso organismo competente per le patenti auto) può intervenire riducendo i termini di validità delle patenti, in relazione al tipo di abilitazione richiesta, alla distanza dalla costa oltre la quale non si può navigare, alle ore di navigazione, all'assunzione del comando di sole unità a motore nonché le eventuali protesi. Anche con il vecchio regolamento ci si poteva genericamente rivolgere alla Commissione medica ma questo nuovo decreto, giustamente, prevede espressamente una sorta di patente speciale anche per la nautica da diporto, in analogia a quanto già avviene per le patenti automobilistiche. Nella sostanza, comunque, viene confermato il principio informatore della sicurezza in mare: gli handicap degli arti non devono essere tali da menomare forza e prontezza dei movimenti necessari per effettuare le manovre per il comando e la condotta delle unità da diporto.

Requisiti morali

Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall'art. 6 del regolamento (leggi n.1423/56, n.327/88, n.575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, n. 39/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Sospensione della patente

La

patente nautica

può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell'idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.

Sono anche causa di sospensione:

 

  • la conduzione o il comando dell'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);

     

  • atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);

     

  • la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).

Infine la patente è sospesa causa l'inizio di un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l'incolumità pubblica ecc. di cui all'art. 25 del regolamento.

La sospensione è annotata sulla patente

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